L’assicurativese: l’indennizzo diretto C.A.R.D.

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Il Decreto Bersani ha introdotto, a partire dal 1° febbraio 2007, l’innovativa norma in ambito assicurativo nota come indennizzo o risarcimento diretto che prevede il rimborso diretto del danno subito da parte della propria compagnia e non da quella della controparte che ha causato il sinistro.

 

Un primo “paletto” per l’applicazione di tale norma è che il richiedente non sia responsabile o che sia solo parzialmente causa del sinistro.

 

Condizioni di applicabilità

 

L’incidente deve aver coinvolto solo e soltanto due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni fisici riportati dal conducente, è necessario che questi non superino il 9% di invalidità permanente, mentre può essere applicato anche in caso di lesioni superiori al 9% nel caso di terzi trasportati.

 

Fanno eccezione all’applicazione del risarcimento diretto i sinistri avvenuti fuori dall’Italia, i casi in cui la controparte risieda all’estero, i casi in cui siano stati coinvolti più di due veicoli e i casi in cui nell’incidente sia coinvolto almeno un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n.153.

 

Modalità e tempistiche

La richiesta di indennizzo va presentata, unitamente alla denuncia e al Modulo Blu, alla compagnia assicurativa (anche attraverso il proprio Broker) a mano, via raccomandata a/r, via fax o via posta elettronica. È importante, per lo svolgimento delle operazioni richieste, che la domanda sia compilata con esattezza in ogni sua parte.

Una volta ricevuta tale documentazione completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose (ridotto a 30 giorni se entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole), o entro 90 giorni per i danni alle persone.

 

Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento da parte della compagnia, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.


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Un primo “paletto” per l’applicazione di tale norma è che il richiedente non sia responsabile o che sia solo parzialmente causa del sinistro.

 

Condizioni di applicabilità

 

L’incidente deve aver coinvolto solo e soltanto due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni fisici riportati dal conducente, è necessario che questi non superino il 9% di invalidità permanente, mentre può essere applicato anche in caso di lesioni superiori al 9% nel caso di terzi trasportati.

 

Fanno eccezione all’applicazione del risarcimento diretto i sinistri avvenuti fuori dall’Italia, i casi in cui la controparte risieda all’estero, i casi in cui siano stati coinvolti più di due veicoli e i casi in cui nell’incidente sia coinvolto almeno un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n.153.

 

Modalità e tempistiche

La richiesta di indennizzo va presentata, unitamente alla denuncia e al Modulo Blu, alla compagnia assicurativa (anche attraverso il proprio Broker) a mano, via raccomandata a/r, via fax o via posta elettronica. È importante, per lo svolgimento delle operazioni richieste, che la domanda sia compilata con esattezza in ogni sua parte.

Una volta ricevuta tale documentazione completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose (ridotto a 30 giorni se entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole), o entro 90 giorni per i danni alle persone.

 

Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento da parte della compagnia, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.


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Il Decreto Bersani ha introdotto, a partire dal 1° febbraio 2007, l’innovativa norma in ambito assicurativo nota come indennizzo o risarcimento diretto che prevede il rimborso diretto del danno subito da parte della propria compagnia e non da quella della controparte che ha causato il sinistro.

 

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L’incidente deve aver coinvolto solo e soltanto due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni fisici riportati dal conducente, è necessario che questi non superino il 9% di invalidità permanente, mentre può essere applicato anche in caso di lesioni superiori al 9% nel caso di terzi trasportati.

 

Fanno eccezione all’applicazione del risarcimento diretto i sinistri avvenuti fuori dall’Italia, i casi in cui la controparte risieda all’estero, i casi in cui siano stati coinvolti più di due veicoli e i casi in cui nell’incidente sia coinvolto almeno un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n.153.

 

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La richiesta di indennizzo va presentata, unitamente alla denuncia e al Modulo Blu, alla compagnia assicurativa (anche attraverso il proprio Broker) a mano, via raccomandata a/r, via fax o via posta elettronica. È importante, per lo svolgimento delle operazioni richieste, che la domanda sia compilata con esattezza in ogni sua parte.

Una volta ricevuta tale documentazione completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose (ridotto a 30 giorni se entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole), o entro 90 giorni per i danni alle persone.

 

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Modalità e tempistiche

La richiesta di indennizzo va presentata, unitamente alla denuncia e al Modulo Blu, alla compagnia assicurativa (anche attraverso il proprio Broker) a mano, via raccomandata a/r, via fax o via posta elettronica. È importante, per lo svolgimento delle operazioni richieste, che la domanda sia compilata con esattezza in ogni sua parte.

Una volta ricevuta tale documentazione completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose (ridotto a 30 giorni se entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole), o entro 90 giorni per i danni alle persone.

 

Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento da parte della compagnia, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.