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Il Decreto Bersani ha introdotto, a partire dal 1° febbraio 2007, l’innovativa norma in ambito assicurativo nota come indennizzo o risarcimento diretto che prevede il rimborso diretto del danno subito da parte della propria compagnia e non da quella della controparte che ha causato il sinistro.
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Un primo “paletto” per l’applicazione di tale norma è che il richiedente non sia responsabile o che sia solo parzialmente causa del sinistro.
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Condizioni di applicabilità
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L’incidente deve aver coinvolto solo e soltanto due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni fisici riportati dal conducente, è necessario che questi non superino il 9% di invalidità permanente, mentre può essere applicato anche in caso di lesioni superiori al 9% nel caso di terzi trasportati.
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Fanno eccezione all’applicazione del risarcimento diretto i sinistri avvenuti fuori dall’Italia, i casi in cui la controparte risieda all’estero, i casi in cui siano stati coinvolti più di due veicoli e i casi in cui nell’incidente sia coinvolto almeno un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n.153.
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Modalità e tempistiche
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La richiesta di indennizzo va presentata, unitamente alla denuncia e al Modulo Blu, alla compagnia assicurativa (anche attraverso il proprio Broker) a mano, via raccomandata a/r, via fax o via posta elettronica. È importante, per lo svolgimento delle operazioni richieste, che la domanda sia compilata con esattezza in ogni sua parte.
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Una volta ricevuta tale documentazione completa in ogni sua parte, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose (ridotto a 30 giorni se entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole), o entro 90 giorni per i danni alle persone.
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Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento da parte della compagnia, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.
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